La legge quadro 266/91 stabilisce che se una organizzazione di volontariato vuole convenzionarsi con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici e godere di tutti gli altri vantaggi da essa previsti, necessario che la stessa si iscriva in un apposito registro “registro generale delle organizzazioni di volontariato” istituito e tenuto dalle regioni e dalle province autonome.
L’art. 2 della legge regionale n. 11/94 sul volontariato istituisce tale registro presso l’Assessorato alla Solidarietà - Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opprtunità - Ufficio Governance e Terzo Settore.
L’iscrizione al registro regionale del volontariato è l’atto formale che riconosce l’Associazione come organizzazione di volontariato e dà il riconoscimento dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà pluralismo e apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.
Ecco i benefici più significativi:
- ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.lgs. 460/97 le organizzazioni di volontariato iscritte sono considerate O.N.L.U.S. di diritto;
- l’iscrizione consente la partecipazione a bandi provinciali, regionali e nazionali dedicati alle associazioni iscritte;
- le associazioni iscritte possono acquistare beni mobili registrati ed immobili, accettare donazioni e lasciti testamentari, anche se non hanno personalità giuridica (art. 5 c. 2);
- possono chiedere contributi pubblici (art. 6 c. 2);
- possono stipulare convenzioni con Enti Pubblici;
- possono fruire di agevolazioni fiscali:
- esenzione da imposta di bollo e imposta di registro per gli atti costitutivi e per gli atti connessi allo svolgimento della loro attività (art. 8 c. 1);
- non sono soggette ad Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizio svolte (art. 8 c. 2);
- esenzione da ogni imposta per donazioni, eredità legati (art. 8 c. 2);
- non imponibilità ai fini Irpeg, previa domanda di esenzione, dei proventi da attività commerciali e produttive marginali (art. 8 c. 4);
- valutazione semplificata dell’imponibile (art. 9);
- informazione e consultazione su programmi e progetti degli Enti Locali;
- partecipazione alla programmazione pubblica;
- diritto all’informazione e all’accesso ai documenti amministrativi relativamente al loro ambito istituzionale;
- possibilità per i volontari di fruire, nel loro lavoro e a condizione che il contratto lo preveda, di forme di flessibilità dell’orario di lavoro e nella turnazione (art. 17 c. 1).
Requisiti, obblighi e documentazione
Sono iscrivibili le organizzazioni che posseggono i seguenti requisiti, espressamente previsti dall’art. 3 della L. 266/91:
- assenza fini di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività delle cariche associative;
- gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
- obblighi e diritti degli aderenti;
- obbligo di formazione del bilancio (beni, contributi, lasciti, spese);
- modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti;
- devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Obblighi derivanti dall’iscrizione
- assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno al Comune di pertinenza, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 11/94, una relazione dettagliata di aggiornamento che illustri l’attività svolta, di una copia dell’ultimo bilancio e di una dichiarazione attestante il permanere di requisiti necessari per l’iscrizione
Documentazione richiesta ai fini dell’iscrizione
- atto costitutivo
- statuto;
- verbale di nomina del legale rappresentante;
- relazione sull’attività e sull’articolazione dell’organizzazione;
- bilancio consuntivo;
- elenco nominativo, con indicazione della qualificazione professionale e dell’attività svolta nell’ambito dell’organizzazione, dei soggetti che ricoprono le cariche associative, degli aderenti volontari e del personale dipendente o comunque in rapporti economici patrimoniali con l’organizzazione;
- dichiarazione dalla quale risulti la marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2 c. 4 della L.R. 11/94, nel corso dell’istruttoria delle domande, finalizzata all’accertamento dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991 n.266, e in particolare dall’art. 3, può essere richiesta documentazione integrativa e/o possono essere effettuate verifiche dirette.