PICCOLI PASSI PER ISCRIVERSI ALL’ANAGRAFE DELLE ONLUS
1) ANAGRAFE DELLE ONLUS
Le organizzazioni non profit che intraprendono l’esercizio delle attività indicate nell’art. 10 D.Lgs
n. 460/97, nonché i soggetti che già svolgono tali attività, per poter beneficiare delle agevolazioni
previste nel D.Lgs n. 460/97, devono darne comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate
del Ministero delle Finanze, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale (art. 11 D.Lgs n.
460/97). Tutti i dati comunicati confluiscono nell’Anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso
l’Agenzia delle Entrate.
2) OBBLIGHI E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello approvato con Decreto Ministeriale
19 gennaio 1998, G.U n. 17 del 22 gennaio 1998 e scaricabile dal sito internet del Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali (www.finanze.it) o dal sito internet
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).
Gli effetti dell’iscrizione decorrono dalla costituzione, se la comunicazione viene inviata entro 30
gg da essa; diversamente decorreranno dal momento in cui viene inviata la comunicazione.
Unitamente alla comunicazione dovrà essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva, approvata
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 29/12/2003, e resa, ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, dal rappresentante legale della ONLUS con firma autenticata, nella quale sono
attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti.
Anche il modello di dichiarazione sostitutiva può essere scaricato dal sito internet del Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali (www.finanze.it) e dal sito internet
dell’Agenzia delle Entate (www.agenziaentrate.it). In luogo della dichiarazione sostitutiva può
essere allegata copia dello statuto o dell’atto costitutivo (art. 2 Decreto 18 luglio 2006 n. 266).
Il comma 9 dell’art. 10 del D.Lgs n. 460/97 prevede che gli enti ecclesiastici e le associazioni di
promozione sociale (onlus parziali), possano essere considerati ONLUS a patto che le finalità siano
riconosciute dal Ministero degli Interni, limitatamente all’esercizio delle attività elencate nella
lettera a) del comma 1 del D.Lgs n. 460/97. La legge pertanto per questi enti da un lato, esclude il
divieto di svolgere attività diverse1, dall’altro impone l’obbligo di tenere una contabilità separata
per le attività ONLUS. In particolare per gli enti ecclesiastici la circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 168/E del 26 giugno 1998 prevede, al paragrafo 1.11, che gli stessi debbano predisporre
un regolamento che percepisca le clausole dell’art. 102 al fine di regolare l’attività per la quale
chiede l’iscrizione.
3) MODALITA’ DI SPEDIZIONE
La comunicazione, firmata dal rappresentante legale dell’ente, può essere:
• spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in plico senza busta e si
considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale;
1 Obbligo previsto dall’art. 10 c1 lettera c) del D.Lgs n. 460/97.
2 Compresa la clausola di cui alla lettera c)
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