Per organizzazioni di volontariato si intende ogni organismo liberamente costituito a fini di solidarietà e di impegno civile e, quindi, che operano esclusivamente a favore di persone terze rispetto all’organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelate diritti primari.
Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo, volontario e gratuito dagli aderenti, senza fini di lucro e per fini di solidarietà.
Le organizzazioni, qualunque sia la forma giuridica assunta, devono essere caratterizzate per normativa statutaria e situazione effettiva da:
- assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma;
- reimpiego degli utili nelle attività istituzionali;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità e continuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
- democraticità della struttura;
- obbligo di formazione del bilancio,
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